di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Le somme dovute dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, in caso di apposizione di visti di conformità infedeli sui modelli 730, costituiscono “sanzioni amministrative”, pur se di tipo “risarcitorio”. Ne consegue che anche per i visti infedeli apposti sui modelli relativi ad anni d’imposta precedenti al 2018 deve trovare applicazione l’art. 39, comma 1, lett. a) del DLgs. 241/97, nella versione attualmente in vigore, in ragione del principio del favor rei. Inoltre, le sanzioni in questione devono essere irrogate direttamente dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale e non di quello del contribuente.
Sono questi i principi espressi dalla C.T. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza n. 151/2/2020 del 10 luglio 2020.
In caso di presentazione dei modelli 730 tramite CAF o professionisti, tali soggetti devono rilasciare il visto di conformità di cui all’art. 35 del ;;DLgs. 241/97, verificando la conformità dei dati indicati in dichiarazione. In particolare, il responsabile dell’assistenza fiscale è tenuto a verificare la corrispondenza fra l’ammontare delle ritenute IRPEF e quelle indicate nelle certificazioni del sostituto d’imposta, gli acconti versati o trattenuti, la corretta applicazione delle deduzioni e delle detrazioni fruite, la corretta determinazione della misura dei crediti d’imposta; da ultimo, in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione, andrà verificata anche l’ultima dichiarazione presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015 n. 7, § 4.1.1)…
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