di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
È non senza una punta di amarezza che si constata come la bozza del decreto “semplificazioni” (all’art. 8, comma 5, lett. b, secondo le bozze ad oggi disponibili) riproponga pedissequamente la modifica all’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (DLgs. 50/2016), già inserita nel DL 32/2019 e poi prontamente revocata, con cui si prevedeva l’esclusione dalle procedure di appalto pubblico a fronte di irregolarità tributarie e contributive non definitive (si veda “Esclusione da gare per violazioni non definitive a rischio d’incostituzionalità” del 30 aprile 2019).
Si ricorda che l’art. 80, comma 4 del DLgs. 50/2016 prevede (ad oggi) l’esclusione delle imprese dalle procedure di appalto pubblico solo in presenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, dove per violazioni gravi si intendono le infrazioni di importo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis, DPR 602/1973) e per “definitivamente accertate”, le violazioni oggetto di sentenza definitiva o di atto amministrativo non impugnato.
Sul punto, nel gennaio 2019 la Commissione europea aveva inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora, lamentando come la disciplina domestica non potesse dirsi coerente con le direttive 2014/23/Ue e 2014/24/Ue, poiché “non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”.
A fronte della lettera di messa in mora, il Governo italiano, invece che presentare proprie osservazioni – rimarcando come una simile causa di esclusione dalle gare d’appalto potesse porsi in contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento quali il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza (art. 24 e 27, Cost), la libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e, più in generale, il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) – aveva preferito tradurre in legge le indicazioni di Bruxelles..
Per saperne di più, contattaci