Istanza di sospensione post udienza in Cassazione rischiosa

Istanza di sospensione post udienza in Cassazione rischiosa 150 150 taxlit

Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

La densa circolare n. 6/2019 in materia di definizione agevolata delle controversie tributarieè foriera di plurimi spunti di riflessione e di altrettanti dubbi interpretativi.
Nel novero dei dubbi interpretativi rientra senz’altro la sibillina affermazione riportata al § 7.1 (rubricato, “Effetti del perfezionamento”), ove l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di giudizio pendente in Cassazione per il quale il contribuente non abbia richiesto la sospensione ai sensi del comma 10 dell’art. 6, il deposito dell’istanza prima del deposito della sentenza della Cassazione – sia essa a favore o contro il contribuente – rende la sentenza inutiliter data e consente al contribuente di definire comunque la controversia.

L’affermazione dell’Agenzia va letta in combinato con il successivo § 8 ove si afferma che “La richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6, la presentazione della domanda di definizione”.

Interpretando letteralmente le parole della circolare, pare (dubitare è d’obbligo) si possa ricavare una sostanziale apertura non solo alla possibilità di presentare la domanda di definizione agevolata nelle more fra la data dell’udienza e il deposito della sentenza da parte della Cassazione (momento ultimo entro cui definire la lite), ma anche alla possibilità di presentare l’istanza di sospensione del giudizio ex comma 10, nel medesimo periodo.

Nonostante la suddetta (possibile) apertura contenuta nel documento di prassi in commento, si ritiene però che la scelta di presentare la sola istanza di sospensione prima del deposito della sentenza di cassazione non possa essere presa a cuor leggero.
Non può sottacersi, infatti, l’esistenza di forti dubbi, sotto il profilo processual-civilistico, in ordine alla possibilità paventata dall’Amministrazione finanziaria.

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