Istanze “a catena” da reimputare per riversare il credito per ricerca e sviluppo

Istanze “a catena” da reimputare per riversare il credito per ricerca e sviluppo 150 150 taxlit

Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Il 3 giugno scade il termine (ormai più volte prorogato) per il riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, i cui modelli aggiornati sono stati resi pubblici dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 19 maggio.
La procedura consente di riversare il credito di imposta relativo al periodo 2015-2019, senza sanzioni e interessi; fra i benefici vi è anche la non punibilità per il delitto di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
La nuova riapertura consente il riversamento del credito di imposta in tre rate di pari importo con scadenza 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026.

La riapertura della sanatoria ha portato con sé una peculiarità relativa ai provvedimenti per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, in relazione a cui la rinuncia al contenzioso diviene condizione di ammissibilità per il riversamento.

Proprio per dare atto di tale aspetto, il modello aggiornato ha previsto una particolare sezione, la Sezione VI, dedicata ai contenziosi pendenti.
Nelle istruzioni al nuovo modello si legge che in detta sezione “il contribuente deve riportare tutti gli elementi identificativi del contenzioso pendente cui ha rinunciato”. In questo senso, sembra potersi confermare quanto già ipotizzato, ovvero che la rinuncia al contenzioso ex art. 44 del DLgs. 546/1992 risulta una vera e propria condizione di ammissibilità per l’accesso al riversamento.

Il nuovo modello, inoltre, conferma nel frontespizio la possibilità di presentare una istanza sostitutiva rispetto a una già presentata.
Nelle istruzioni si legge che non è prevista la possibilità di integrare una domanda già trasmessa; tuttavia, “nei casi in cui sia necessario effettuare variazioni od integrazioni dell’istanza originaria, è prevista la possibilità di trasmissione di una nuova istanza, completa di tutte le sue parti, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. In questo caso è necessario selezionare la casella «Istanza sostitutiva»”.

Nella prassi applicativa di questi ultimi giorni, ovvero dei pochissimi giorni intercorrenti fra la pubblicazione del nuovo provvedimento (19 maggio) e la scadenza per il riversamento (3 giugno), si stanno riscontrando talune difficoltà nei casi di società che abbiano presentato in precedenza un’istanza di riversamento con riferimento a una annualità e che ora, in virtù della riapertura dei termini per la procedura, abbiano deciso di riversare un’ulteriore annualità…

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