di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
In tema di continuazione delle sanzioni tributarie, l’art. 12 comma 6 del DLgs. n. 472/1997 deve essere interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l’interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare, limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente alla contestazione.
Questo è il condivisibile principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11612, depositata nella giornata di ieri.
La questione sottoposta alla Cassazione atteneva all’ambito applicativo dell’art. 12 comma 6 del DLgs. 472/1997 secondo cui il “concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”.
In particolare, nell’ambito del giudizio di cassazione in questione, il contribuente censurava la decisione del giudice di appello per non aver ritenuto applicabile la continuazione – e quindi il cumulo giuridico di cui all’art. 12 comma 5 del DLgs. 472/1997 – con riferimento alle sanzioni irrogate con separati avvisi di accertamento emessi contestualmente per gli anni 2006-2007-2008, con i quali il Comune di Treviso aveva contestato al contribuente l’omessa denuncia ai fini ICI per le suddette annualità.
L’applicabilità della continuazione per le medesime condotte, poste in essere per le annualità 2006-2007-2008, era posta in discussione in considerazione del fatto che lo stesso contribuente aveva ricevuto in precedenza, per la stessa violazione, avvisi di accertamento con riguardo alle annualità 2003-2004-2005…
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