di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il decreto Sblocca cantieri (DL 32/2019, in corso di conversione) è intervenuto sul testo dell’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016, sancendo che l’esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto può essere giustificata non solo dalla commissione di violazioni tributarie definitivamente accertate (come già in precedenza previsto), ma anche in caso di violazioni non ancora definitive.
La norma ha dato adito a forti polemiche e genera significativi dubbi di legittimità costituzionale, per una potenziale violazione del diritto di difesa degli operatori, che rischiano di essere esclusi dalle gare per irregolarità tributarie poi, magari, smentite dai giudici.
Va detto che maggioranza e opposizione sembra siano d’accordo per stralciare, mediante apposito emendamento, la norma in questione.
Premesso tanto, emergono interessanti questioni interpretative dal rapporto fra l’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016, nella parte già in vigore prima del DL 32/2019, e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter).
Come detto, l’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016 sanziona con l’esclusione dalle gare, innanzitutto, quegli operatori che abbiano commesso violazioni tributarie definitivamente accertate (oltre che gravi). La stessa norma definisce come “definitivamente accertate” le violazioni contenute in una sentenza passata in giudicato o in un atto non più impugnabile.
Le violazioni definitivamente accertate sono quindi tipicamente quelle “cartellizzate” e oggetto di iscrizione a ruolo, ovvero proprio quelle suscettibili di essere “rottamate”.
Il termine per accedere alla procedura di rottamazione è spirato (salvo, ormai probabili, riaperture) il 30 aprile scorso, termine entro cui andava presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione apposita domanda, dichiarando di volersi avvalere della procedura deflattiva.
Ora, l’art. 80 comma 4 ultimo periodo sancisce che l’esclusione non opera se l’operatore economico ottempera ai propri obblighi tributari, o si impegna in maniera vincolante a farlo, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla gara.
Ci si chiede allora: se un operatore economico, con pregressi debiti tributari, ha presentato la domanda per la rottamazione entro il 30 aprile, può prendere parte a una procedura di evidenza pubblica con scadenza, poniamo il caso, 10 giugno?
Il tema, in altre parole, è se la semplice presentazione della domanda di rottamazione possa considerarsi strumento idoneo, già di per sé solo, a ripulire il casellario tributario dell’impresa consentendole di prendere parte alla gara.
La risposta non è scontata…
Per saperne di più, contattaci