L’invio del questionario rispetta l’obbligo di contraddittorio preventivo

L’invio del questionario rispetta l’obbligo di contraddittorio preventivo 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Il diritto al contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutte le imposte armonizzate (a partire dall’IVA); tuttavia ciò non implica l’obbligo di convocazione/audizione del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, e ciò a maggior ragione “se mancano del tutto i presupposti da cui l’organo accertatore possa evincere l’intenzione del contribuente di contraddire sugli esiti della verifica”.

È questa la (eufemisticamente, non condivisibile) conclusione a cui giunge la Cassazione con l’ordinanza n. 5292 del 28 febbraio 2024. La vicenda trae origine da un accertamento a tavolino effettuato ai fini IVA con riferimento all’annualità 2012. L’accertamento, spiccato nei confronti di una srl, traeva origine da un invito ex art. 32 del DPR 600/73 a presentarsi per l’esibizione, fra l’altro, di talune fatture. La società aveva risposto all’invito fornendo la documentazione richiesta, corredata da una memoria.

La Regionale aveva annullato l’avviso di accertamento rilevando il vizio del contraddittorio, posto che se la società fosse stata convocata per la discussione con l’ufficio avrebbe potuto addurre circostanze “non pretenziose” che “ben avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento”, così ritenendo superata la c.d. “prova di resistenza”.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), ovvero che nel caso di specie il “contraddittorio” sarebbe stato attivato, posto che l’ufficio aveva invitato la società a produrre documentazione; la società aveva fornito la documentazione corredata da una memoria; l’ufficio prima di emettere l’atto impositivo, aveva valutato le argomentazioni esposte nella memoria.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia rilevando come, in estrema sostanza, il contraddittorio preventivo non debba necessariamente sostanziarsi in una “audizione” del contribuente e ciò, come detto in premessa, a maggior ragione “se mancano i presupposti da cui l’organo accertatore possa evincere l’intenzione del contribuente di contraddire sugli esiti della verifica”. Il contraddittorio, prosegue la Cassazione, trova più facile identificazione nel caso di verifiche in loco, dove l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 prevede(va) la facoltà per il contribuente di presentare memorie entro 60 giorni dalla consegna del PVC, fermo restando che “l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (Cass. n. 474/2023). Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha dimostrato che il contraddittorio si è in realtà realizzato, così accogliendo con rinvio il ricorso.

Ciò premesso, la sentenza in commento lascia, obiettivamente, un certo amaro in bocca.
Leggere, infatti, che il “contraddittorio” può ritenersi integrato a seguito della semplice risposta all’invito ex art. 32 del DPR 600/73 e del vaglio (univoco e unilaterale) della documentazione da parte dell’ufficio, significa – nei fatti – svuotare di ogni significato il diritto in questione, trasformandolo in un mero simulacro. Il tutto, poi, ritenendo che la convocazione del contribuente sarebbe ancora meno necessaria ogni volta in cui quest’ultimo non dia adeguata dimostrazione, nel corso del procedimento, di voler “contraddire sugli esiti della verifica”, quasi a voler considerare che una garanzia procedimentale (qual è il contraddittorio) possa essere subordinata alla manifestazione di interesse del verificato ad avvalersene, e non sia invece un diritto riconosciuto a monte dall’ordinamento….

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