Modello di riversamento del credito R&S da compilare con attenzione

Modello di riversamento del credito R&S da compilare con attenzione 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Il provvedimento che stabilisce le modalità di attuazione della procedura di riversamento dei crediti per ricerca e sviluppoex art. 5 del DL 146/2021, è attualmente in consultazione pubblica (si veda “In pubblica consultazione il decreto attuativo del riversamento del credito” del 14 maggio 2022).

Si ricorda che la procedura consente lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi (oltre che la non punibilità sul piano penale) in caso di indebito utilizzo del credito di imposta R&S, con riferimento agli anni d’imposta 2015-2019.
Come specificato dalla normativa primaria, la procedura di riversamento è destinata esclusivamente a quei contribuenti che abbiano effettivamente svolto le attività di R&S, sostenendo i relativi costi, e che si siano avveduti che tali attività non risultano ammissibili al credito d’imposta, ovvero che abbiano commesso errori nella quantificazione del credito o nella individuazione delle spese agevolabili.

Restano, invece, escluse dalla procedura tutte quelle fattispecie connotate da aspetti fraudolenti, simulatori (oggettivamente o soggettivamente), da false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o dalla mancanza della documentazione idonea a provare il sostenimento dei costi.
Come precisato nella bozza di provvedimento (art. 2.3), se l’Agenzia delle Entrate nel corso delle attività di verifica svolte a seguito della presentazione dell’istanza, dovesse accertare la presenza di condotte simulatorie o fraudolente, l’istanza presentata dal contribuente risulta priva di effetti e le somme eventualmente versate si considerano acquisite a titolo di acconto.

Ne consegue che se a seguito di presentazione dell’istanza, dovessero emergere condotte fraudolente, il contribuente si troverebbe debitore verso l’Erario, oltre che delle somme dovute a titolo di imposte (indebitamente compensate con il credito R&S), anche delle sanzioni tributarie (dal 100% al 200% ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/1997) e degli interessi; il contribuente, inoltre, sarebbe anche privo dello “scudo” penale, assicurato dal perfezionamento della procedura.

In ordine alle modalità di pagamento, la bozza di provvedimento (art. 8) precisa che il versamento deve avvenire in misura pari all’intero importo contestato e senza possibilità di accesso alla rateazione, se il contribuente ha ricevuto, prima del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), un atto di recupero o un processo verbale di constatazione. In tal caso, il contribuente che intenda accedere alla procedura, deve versare l’intero importo (a titolo di imposte) entro il 16 dicembre 2022…

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