di Giorgio Infranca
La legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 59 della L. n. 145/2018) ha esteso l’applicabilità della cedolare secca, a partire dall’anno d’imposta 2019, anche alle unità immobiliari di categoria C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 mq, e alle relative pertinenze locate congiuntamente (C/2, C/6 e C/7).
La suddetta estensione è sicuramente da accogliere con favore ma, con riguardo a tale regime, sussistono ancora importanti questioni che andrebbero chiarite definitivamente dal legislatore viste le prese di posizione del tutto ingiustificate da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Una di queste è senz’altro la possibilità per le società semplici in generale e, in particolare, per quelle esercenti attività di gestione immobiliare di applicare la cedolare secca.
L’art. 3 del DLgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di assoggettare a “cedolare secca” (anziché a IRPEF) i redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo da parte del locatore persona fisica, che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo.
Dunque, il disposto normativo individua come destinatario solamente “il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo e relative pertinenze”, che non svolga attività d’impresa o di arti e professioni…
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