di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La circolare n. 33/2020 in tema di lavoratori impatriati, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 nella sua versione applicabile dopo le modifiche apportate dal DL 34/2019, fornisce l’occasione per mettere ordine in una disciplina sempre più stratificata. Il DL 34/2019 (decreto “crescita”), infatti, è intervenuto sull’art. 16 citato, già in vigore dall’anno 2016, rafforzando l’agevolazione e semplificandone i requisiti d’accesso.
In particolare, il decreto ha stabilito che, per i trasferimenti effettuati dal 30 aprile 2019, il beneficio è concesso ai lavoratori che si trasferiscono in Italia e che:
– non siano stati residenti in Italia nei 2 anni precedenti;
– si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– prestano attività lavorativa prevalentemente in Italia.
Al soddisfacimento delle condizioni, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 30% (con esenzione, quindi, del 70%).
La circolare n. 33/2020 ha però chiarito che l’esenzione del 70% è applicabile, a oggi, solo ai lavoratori trasferitisi a partire dal 3 luglio 2019; per coloro che si sono trasferiti fra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, invece, l’esenzione del 70% è subordinata all’emanazione del decreto attuativo del “Fondo controesodo”, restando, nelle more, la possibilità di applicare l’esenzione nella misura del 50%. L’esenzione, inoltre, si estende al 90% per i lavoratori che si siano trasferiti in una delle regioni del Sud Italia.
Per gli sportivi professionisti, invece, vale un discorso a parte, poiché – sempre stando alla circolare – l’esenzione del 50% non sarebbe applicabile in assenza del decreto attuativo relativo al contributo straordinario dello 0,5%.
Il DL 34/2019, poi, sempre per i trasferimenti effettuati dal 30 aprile 2019, ha previsto la possibilità di ottenere l’estensione dell’agevolazione per ulteriori 5 anni (con riduzione del beneficio al 50%, rispetto al 70% ordinario) a condizione che i lavoratori acquistino un immobile residenziale in Italia o abbiano un figlio minore a carico (in caso di lavoratori con almeno 3 figli minori la percentuale di esenzione è del 90%)…
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