di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Superato il termine ordinario per la trasmissione del modello REDDITI Persone Fisiche non è possibile usufruire del regime fiscale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore”.
Tuttavia, in caso di presentazione del modello 730, è ancora possibile optare per il regime di favore se entro il termine di trasmissione della dichiarazione sia presentato il modello REDDITI PF (c.d. “correttiva nei termini”), posto che in tal caso il modello REDDITI andrebbe a sostituirsi integralmente al 730 già presentato, privo di opzione.
Semaforo verde, poi, anche se – entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria – viene presentata per la prima volta la dichiarazione (c.d. “dichiarazione tardiva”) recante l’opzione per l’accesso al regime di favore o se, sempre entro 90 giorni dalla scadenza originaria, viene presentata una dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella originariamente presentata nei termini ma priva dell’opzione per l’accesso al regime. Oltre detto termine di 90 giorni, invece, l’accesso al regime tramite integrativa a favore resta precluso per l’annualità in questione.
Sono questi, in estrema sintesi, alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 33 pubblicata lo scorso 28 dicembre dall’Agenzia delle Entrate, relativi alle modalità di fruizione del beneficio fiscale in tema di lavoratori impatriati.
Alla base della tesi dell’Amministrazione finanziaria (peraltro non nuova, si veda “Dubbia la fruizione del regime degli impatriati con integrativa” del 26 febbraio 2020) ci sarebbe il più generale e (spesso discusso) tema della emendabilità e rettificabilità della dichiarazione fiscale, che, stando alla giurisprudenza maggioritaria (da ultimo si veda Cass. n. 20616/2020), sarebbe sempre possibile nel caso in cui gli errori a cui si intende rimediare siano espressione di una “dichiarazione di scienza”, ma sarebbe invece preclusa nei casi in cui la legge condiziona l’operatività di particolari disposizioni fiscali di favore, all’esercizio di precise “scelte” oppure “opzioni” dei contribuenti…
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