Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019, che esamina la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 del DL 119/2018, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la riduzione al 5% prevista dal comma 2-ter della suddetta disposizione (per i casi di liti pendenti in Cassazione con doppia pronuncia favorevole al contribuente nei gradi di merito) non sarebbe applicabile alle controversie relative a sanzioni non collegate al tributo (§ 5.1.6).
A detta dell’Amministrazione finanziaria, per la definizione di tali controversie, il legislatore avrebbe previsto una disciplina speciale al comma 3 e detta specialità si evincerebbe “dalla circostanza che, per le sanzioni non collegate al tributo, è previsto il pagamento ridotto al 40 per cento del valore della controversia anche in caso di pronuncia favorevole all’Agenzia delle entrate” (come riportato nelle note a pagina 35 della citata circolare).
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate pare francamente poco comprensibile e si pone in netto contrasto con il dettato normativo.
Infatti, il comma 2-ter dell’art. 6 del DL 119/2018 prevede: “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per centodel valore della controversia”.
Il legislatore ha dunque fatto chiaramente riferimento a tutte le “controversie tributarie” in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e non sussiste, inoltre, alcun elemento nella norma in questione che consenta di poter delimitare la sanatoria al 5% alle sole controversie in cui si discute di tributi e di sanzioni agli stessi collegati [..]
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