di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 6 comma 9 del DL 119/2018 ribadisce, con riferimento alla definizione agevolata delle liti, un principio non certo nuovo nell’ambito dei condoni fiscali, ovvero quello che dalla procedura deflativa non possono originare restituzioni di somme o rimborsi.
Nell’ambito della presente rottamazione delle liti, in particolare, si precisa che il perfezionamento della procedura “non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione”.
Ma quanto restrittivamente va interpretata questa disposizione? Nel caso, ad esempio, di un errato duplice versamento di somme dovute per “rottamare” la lite, sarebbe possibile agire per il rimborso? In altre parole, un simile doppio versamento costituirebbe un indebito rimborsabile? Risposta favorevole al quesito è stata fornita dalla sentenza della Cassazione n. 14631 depositata ieri.
Nel caso di specie, un contribuente agiva in giudizio avverso il silenzio rifiuto opposto nei riguardi della domanda di rimborso avanzata per far fronte all’erroneo duplice versamento di una delle rate relative alla procedura di condono, ex art. 9 della L. 289/2002.
La norma citata conteneva, al comma 15, una formulazione di tenore simile a quella presente nell’art. 6 del DL 119/2018, secondo cui “non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi”…
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