di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Nell’ambito della circolare 11/2019 in materia di definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all’art. 9 del DL 119/2018, l’Agenzia delle Entrate (§ 6) riconosce la possibilità di definire le irregolarità formali anche quando esse sono già state constatate in un verbale o quando sono oggetto di una lite tributaria pendente.
In tale ultimo caso, la sanatoria delle irregolarità formali convive con l’istituto della definizione agevolata delle controversie (art. 6 del DL 119/2018); come precisa l’Agenzia, però, l’ambito di sovrapposizione è naturalmente limitato alle sole liti aventi ad oggetto irregolarità di natura formale.
Caso emblematico, come indicato nella stessa circolare, è quello delle violazioni ex art. 7-bisdel DLgs. 241/1997, che sanziona la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni. Secondo l’Agenzia, solo la tardiva trasmissione, in quanto violazione formale, sarebbe suscettibile di essere sanata con il versamento di 200 euro; per la definizione della sanzione per omessa trasmissione delle dichiarazioni (violazione sostanziale) sarebbe invece necessaria la definizione agevolata della lite.
Per l’Agenzia, poi, ad esito della sanatoria dell’irregolarità formale già oggetto di giudizio tributario, sarebbe necessario comunicare al giudice la rinuncia al giudizio.
La soluzione paventata dalla circolare, tuttavia, non convince. La rinuncia al ricorso, disciplinata dall’art. 44 del DLgs. 546/1992, presuppone, per essere efficace, l’accettazione della controparte e, soprattutto, implica la condanna alle spese per il rinunciante (ovvero, nel nostro caso, per il contribuente).
Come già rilevato su Eutekne.info (si veda “Processi sulle sole sanzioni al test di convenienza” del 21 maggio 2019), più che di rinuncia al ricorso (con i suoi risvolti negativi per i contribuenti) sarebbe, a bene vedere, maggiormente corretto parlare di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 del DLgs. 546/1992. In particolare, la fattispecie in parola potrebbe rientrare nel comma 3 della citata norma, relativo alla definizione delle pendenze tributarie per ipotesi previste dalla legge. In tal caso, è lo stesso art. 46 del DLgs. 546/1992 a prevedere espressamente che le spese del giudizio restino compensate fra le parti…
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