Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
In vista della scadenza del 31 maggio prossimo per la definizione agevolata delle liti tributarie, ex art. 6 del DL 119/2018, e con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ormai disponibili (si veda la circ. n. 6 del 2019), i contribuenti (o, più propriamente, i loro consulenti) stanno provvedendo alla compilazione del modello DCT/18 e dei relativi modelli di pagamento F24, necessari per il versamento delle somme dovute.
Il modello DCT/18 compendia tutta una serie di informazioni volte a identificare il contribuente ricorrente, la lite oggetto di definizione, gli importi necessari per il perfezionamento della procedura.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, le informazioni vanno inserite nella sezione denominata “Determinazione importo dovuto”.
In detta sezione, il contribuente deve indicare l’ammontare dell’importo lordo dovuto per la definizione, l’importo versato in pendenza di giudizio e l’importo netto dovuto.
In particolare, il comma 9 dell’art. 6 del DL 119/2018 prevede che tra gli importi dovuti “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”.
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