di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 dello scorso 16 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti sulla sospensione dei termini processuali disposta a fronte all’emergenza sanitaria in corso (si veda “Tutti i termini processuali sospesi dal 9 marzo all’11 maggio” del 17 aprile 2020).
Nella circolare particolare spazio è dedicato alla procedura di reclamo mediazione, i cui termini sono espressamente sospesi dall’art. 83 comma 2 del DL 18/2020.
In particolare, l’Agenzia ricorda che la sospensione straordinaria dal 9 marzo all’11 maggio riguarda sia il termine di 90 giorni per la conclusione della procedura di mediazione, sia il successivo termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, in caso di mancato perfezionamento dell’accordo.
In ragione della peculiare scansione temporale, il periodo di sospensione straordinario potrebbe condurre a dilazioni dei termini “extra-large” quando combinato con l’ordinaria sospensione feriale, ex art. 1 della L. 742/69.
Si pensi, ad esempio, al caso di un ricorso reclamo notificato il 6 marzo 2020 per il quale il termine di 90 giorni per il perfezionamento della procedura di mediazione scade addirittura il prossimo 7 settembre, in virtù della combinazione fra sospensione “straordinaria” operante fra il 9 marzo e l’11 maggio e quella “ordinaria” operante nel mese di agosto. In caso di mancato perfezionamento di un accordo di mediazione, quindi, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio entro il successivo 7 ottobre.
O ancora, si pensi al caso di un ricorso reclamo notificato il 7 febbraio, per il quale il termine di 90 giorni scadrà il prossimo 7 luglio, mentre il termine per la costituzione in giudizio, nuovamente sospeso per la pausa feriale, il successivo 9 settembre.
Sempre che, naturalmente, si ammetta che la sospensione straordinaria sia cumulabile con la feriale, ma sul punto ci sarà modo di ritornare…
Per saperne di più, contattaci