di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Con la risposta a interpello n. 158, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione su un’interessante questione sorta a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità per la definizione di una lite fiscale pendente, relativa al disconoscimento dell’affrancamento post-fusione, di cui al combinato disposto degli artt. 172 comma 10-bis e 176 comma 2-ter del TUIR.
Secondo l’Agenzia, la lite può essere “rottamata” scomputando dagli importi dovuti per la definizione l’imposta sostitutiva versata sull’affrancamento, la quale, tuttavia, non può essere chiesta a rimborso, contrariamente a quanto auspicato dalla società istante.
In caso di fusione, l’art. 172 comma 10-bis del TUIR consente alla società incorporante di derogare al principio di neutralità fiscale, optando per l’imposta sostitutiva sui plusvalori, prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR. A tal fine, la società avente causa dell’operazione può optare per il riallineamento oneroso dei maggiori valori iscritti in contabilità rispetto ai valori fiscali originariamente riconosciuti in capo alla società dante causa.
Nel caso di specie, la società istante, a seguito di una fusione inversa operata nell’ambito di un MLBO, aveva dapprima imputato il disavanzo alla voce “modelli e know-how” e quindi aveva proceduto al relativo affrancamento, versando l’imposta sostitutiva. Il know-how affrancato veniva quindi dedotto, in conformità al piano di ammortamento contabile, ai sensi dell’art. 103 del TUIR…
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