di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
In tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall’appaltatore, il giudice tributario, ove l’Amministrazione finanziaria deduca la non genuinità dell’appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall’art. 29 del DLgs. 276/2003: l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa.
Non è sufficiente il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto, né può attribuirsi rilievo assorbente alla sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi dell’appaltatore.
È il principio enunciato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 26027 depositata il 1° ottobre 2026, che ha cassato con rinvio la sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 2714/2025.
La vicenda riguarda un accertamento IVA e IRAP per il 2016 relativo ai rapporti di una srl con alcune cooperative di facchinaggio, montaggio e movimentazione merci, le cui fatture, secondo l’Ufficio, dissimulavano un’acquisizione di manodopera: di qui il disconoscimento della detrazione IVA e il recupero, ai fini IRAP, del costo dedotto.
I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo non provata la consapevolezza della società circa le frodi delle cooperative e valorizzando il contratto di appalto certificato dalla Commissione ENBLI.
La Corte ha accolto il motivo dell’Agenzia relativo alla violazione dell’art. 29 del DLgs. 276/2003, precisando che la censura non sollecitava una nuova valutazione dei fatti, ma denunciava l’erronea individuazione del paradigma giuridico…
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