Di Giorgio Infranca
Il ricorso per Revocazione (proposto prima del 1° gennaio 2016) nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale deve ritenersi inammissibile qualora avverso la stessa decisione, implicante accertamenti di fatto, sia stato già proposto ricorso per cassazione.
Questo è il principio confermato dalla Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 14935 depositata l’8 giugno 2018. Nel caso di specie, l’Ufficio aveva dapprima proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Ctr di Milano (la n. 80/18/09) e poco dopo aveva proposto ricorso per revocazione avanti la stessa Ctr di Milano avverso la medesima sentenza.
La Ctr di Milano, con la sentenza n. 77/15/12, accoglieva il ricorso per revocazione proposto dall’amministrazione finanziaria, sentenza impugnata in cassazione dalla contribuente, che eccepiva, fondatamente, la violazione dell’art. 64 comma 1 dlgs 546/1992 (nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal dlgs 156 del 2015) ai sensi del quale «Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’ art. 395 del codice di procedura civile» [..]
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