Di Giorgio Infranca
Alla fine, il chiarimento sulla portata applicativa delle modifiche apportate dalla manovra di Bilancio all’imposta di registro, art. 20 dpr 131/1986 (Tur) non arriva.
Le modifiche introdotte, si ricorda, riguardano i criteri interpretativi da seguire per la corretta applicazione dell’imposta di registro in sede di registrazione degli atti (si veda anche ItaliaOggi del 1° novembre 2017).
L’art. 20 Tur, nella versione ante legge di bilancio 2018, stabiliva che l’imposta era applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Con la novella, inserita nella Manovra (art. 1, comma 44 lettera a), si è chiarito, al fine di porre freno a una smisurata attività «riqualificatoria» di sequenze negoziali complesse, frequentemente attuata dall’amministrazione finanziaria e avallata dalla giurisprudenza di legittimità, che per individuare la natura e gli effetti devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione (è espunto il riferimento «agli atti presentati») e non devono essere valutati elementi extratestuali ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. [..]
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