Imposta di registro, in bilico la retroattività. Negli ultimi anni, le contestazioni fondate dall’Amministrazione finanziaria sull’art. 20 del dpr 131/1986 sono state sempre più frequenti e, pertanto, l’individuazione dell’ambito temporale delle modifiche apportate all’art. 20 del Testo unico del registro contenute nel disegno di legge di Bilancio 2018 (si veda ItaliaOggi del 1° novembre) è una questione di massima importanza, data la sua capacità di incidere sui numerosi contenziosi pendenti sul tema.
In linea generale, vi sono due ipotesi in cui una norma tributaria possa essere esplicare i suoi effetti anche per il passato. In primo luogo, quando il legislatore lo dichiara espressamente (con tutti i limiti previsti dallo statuto dei diritti del contribuente) e in secondo luogo, quando siamo in presenza di una norma di interpretazione autentica.
Da una lettura della disposizione in questione (art. 13 del ddl Bilancio 2018), non abbiamo un riferimento specifico all’ambito di applicazione temporale ma, da un esame della relazione illustrativa che accompagna il ddl, emerge chiaramente la volontà del legislatore di «interpretare» e non innovare il tessuto normativo esistente. [..]
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