di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La consegna del processo verbale di constatazione (Pvc) è obbligatoria – a pena di nullità dell’avviso – anche in caso di verifiche a tavolino. Lo afferma la Ctr Emilia Romagna 317/7/2019 (presidente e relatore Di Ruberto) che, ponendosi in aperto contrasto con l’ormai consolidato dictum della Cassazione (24823/2015) , va a rinforzare le fila di quella giurisprudenza di merito non allineata che continua a interpretare l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) in modo più esteso e “sostanzialista” (in questo senso, Ctr Lombardia 2/27 e 3509/13 del 2017 , sul Sole 24 Ore del 20 febbraio e del9 novembre 2017 ).
La sentenza a Sezioni unite ha fortemente stretto le maglie del diritto al contraddittorio preventivo, escludendo l’esistenza di un generalizzato diritto dei contribuenti a essere interpellati prima della notifica di un avviso di accertamento. L’obbligo di consegna del Pvc, per la Cassazione, va circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio gli accertamenti basati sugli studi di settore o le verifiche in loco, e va previsto in generale solo in ambito di tributi armonizzati, in quanto direttamente discendente dall’ordinamento europeo. Anche in ambito Iva, l’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo quando il contribuente dimostri che, ove fosse stato interpellato, il procedimento avrebbe avuto esito diverso. La Consulta, poi, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità relative all’assenza nel nostro ordinamento di un diritto al contraddittorio preventivo di portata generale (ordinanze 187, 188 e 189 del 2017). Da ultima, la Suprema corte (12094/2019) ha anche sostenuto che non sussiste alcun obbligo di consegna di un vero e proprio Pvc neppure in caso di accesso presso la sede del contribuente, essendo sufficiente la consegna di un mero verbale ricognitivo delle attività svolte (anche senza specifiche contestazioni)…
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