Lo Studio, nell’ambito di una complessa procedura di accertamento con adesione, è riuscito a dimostrare la non imponibilità di sopravvenienze attive ex art. 88, co. 4bis TUIR, pur a fronte atti di rinuncia ai crediti privi di “data certa”, in quanto in assenza di disallineamenti fra il valore fiscale del credito e il valore nominale dello stesso viene meno il rischio di salto d’imposta che la norma mira a prevenire.