Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Nell’ambito della definizione delle liti pendenti, di cui all’art. 6 del DL 119/2018, non è previsto alcun meccanismo automatico di sospensione dei giudizi (i quali sono sospesi solo su istanza del contribuente), né tantomeno di sospensione della riscossione delle somme dovute a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.
Meccanismo diverso, invece, si rinviene nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter), conclusasi, salvo riaperture, lo scorso 30 aprile, dove è proprio la legge (art. 3 comma 10 del DL 119/2018) a disporre che, a seguito della presentazione della domanda di rottamazione, sono sospese tutte le dilazioni in essere ed è precluso all’Amministrazione finanziaria di proseguire o intraprendere nuove procedure esecutive.
La differenziazione voluta dal legislatore con riferimento ai due istituti sopra citati può spiegarsi in relazione alla diversa modalità di perfezionamento delle procedure.
La rottamazione dei ruoli, infatti, si perfeziona mediante un procedimento a fattispecie complessa e progressiva che richiede non solo la presentazione dell’istanza, ma anche (e soprattutto) il versamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 2 del 2017, § 4).
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