di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Con la sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/17, la Corte di Giustizia ha precisato che l’attività di insegnamento della guida automobilistica non può essere equiparata a quella di formazione scolastica o universitaria, esente IVA.
A seguito di tale pronunciamento, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 79/2019, ha affermato che devono essere quindi assoggettate a IVA le prestazioni didattiche finalizzate al rilascio della patente, superando così le proprie precedenti indicazioni, contenute nella R.M. n. 83/1998 e nella ris. n. 134/2005 (si veda “Imponibili IVA le lezioni della scuola guida” del 3 settembre).
L’assoggettamento a IVA non riguarderebbe però, secondo l’Agenzia, solo le prestazioni successive alla decisione della Corte di Giustizia, ma anche quelle svolte in passato, sollevando non poche perplessità.
L’adeguamento retroattivo comporterebbe infatti ingenti oneri finanziari in capo ai contribuenti interessati; oneri di fatto irrecuperabili nei confronti di una clientela rappresentata da privati consumatori, magari difficilmente rintracciabili.
Tenuto conto che i soggetti interessati hanno agito nel rispetto di precedenti indicazioni dell’Amministrazione, l’Agenzia precisa che, ferma restando la debenza dell’imposta, non verranno irrogate sanzioni, né richiesti interessi relativamente alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla data della risoluzione, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L. 212/2000…
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