di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Va annullato il provvedimento di sospensione del rimborso IVA, emesso ex art. 23 del DLgs. 472/97, se il controcredito vantato dall’Amministrazione finanziaria è contenuto in un atto impositivo già annullato dalla Regionale, con giudizio pendente in Cassazione. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate non può neppure invocare a sostegno del proprio operato l’art. 69 del RD 2440/23, intanto perché ha originariamente fondato la sospensione su una diversa norma di legge e comunque perché l’art. 69 non è applicabile in ambito tributario.
Sono questi gli importanti principi ribaditi nella sentenza del 9 maggio 2019 n. 114/2/2019 della Provinciale di Reggio Emilia.
Nel caso oggetto di giudizio, la società contribuente ricorreva contro il provvedimento di sospensione di un rimborso IVA, giustificato dall’Agenzia delle Entrate alla luce della presenza di un giudizio pendente in Cassazione riguardante due avvisi di accertamento notificati alla stessa contribuente, ma entrambi già annullati dalla C.T. Reg. La società ricorrente faceva allora valere come, a fronte dell’annullamento degli atti ottenuto in sede giurisdizionale, non potesse invocarsi alcun limite alla rimborsabilità del credito IVA, posto che secondo l’art. 23 invocato dallo stesso ufficio, la sospensione opera solo nei limiti degli importi dovuti “in base… alla decisione della commissione tributaria”.
In risposta all’eccezione della società, in sede di controdeduzioni, l’Agenzia delle Entrate invocava per la prima volta l’art. 69 del RD 2440/23, norma di carattere generale regolante il c.d. fermo amministrativo, che si limita, più genericamente, a stabilire che “qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”…
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