di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La normativa fiscale in tema di sanzioni costituisce una sorta di “garbuglio” da cui è spesso difficile districarsi.
In particolare, le “Norme fondamentali” sulle sanzioni tributarie, contenute nel DLgs. 472/1997, hanno impegnato gli operatori sin dalla loro introduzione, vuoi per la difficoltà intrinseca della materia (di derivazione spiccatamente penalistica, ma oggetto di necessari riadattamenti), vuoi per una tecnica di drafting alle volte piuttosto “oscura”.
Nell’ambito di questo complesso impianto normativo un ruolo di primo piano è senz’altro giocato dall’art. 12 del DLgs. 472/1997, rubricato “Concorso di violazioni e continuazione”.
In particolare, il comma 5, come sostituito dall’art. 2 del DLgs. 99/2000, reca una norma volta a disciplinare l’applicazione delle sanzioni tributarie in caso di violazioni aventi la stessa indole ma commesse in diversi periodi d’imposta.
Richiamando l’istituto penalistico della “continuazione del reato”, l’art. 12, comma 5 del DLgs. 472/1997 provvede a imporre l’applicazione di una sanzione unica (pari alla sanzione base, maggiorata dalla metà al triplo, secondo il meccanismo del “cumulo giuridico”), ogniqualvolta ci si trovi al cospetto di una violazione della stessa indole commessa in diversi periodi.
L’art. 12, comma 5 estende l’applicazione della sanzione unica anche al caso in cui l’ufficio non contesti e irroghi tutte le sanzioni contemporaneamente; in tale ipotesi, nel successivo atto si dovranno tener in conto (e quindi scomputare) le sanzioni già irrogate precedentemente…
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