di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il corretto trattamento fiscale dei canoni di locazione c.d. a scaletta relativi agli immobili non abitativi costituisce elemento di particolare interesse e oggetto di dibattito nelle aule delle Commissioni tributarie.
È prassi assai diffusa nell’ambito delle locazioni commerciali quella di riconoscere al conduttore una riduzione del canone di locazione per i primi anni di vigenza dell’accordo. Detta riduzione viene giustificata o dall’esigenza di tutelare la fase di start up del conduttore o, più di sovente, dall’intento di “valorizzare” i lavori di ristrutturazione che il conduttore sostiene, vuoi per migliorare l’immobile, vuoi per renderlo maggiormente adatto alle esigenze del proprio business.
Dal punto di vista della legittimità civilistica di questo tipo di accordi, non ci sono particolari dubbi; ancora nel settembre 2019, infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 23986/2019 (si veda “Canone a scaletta legittimo anche con aumento non legato a elementi oggettivi” del 27 settembre 2019), ha ribadito che simili accordi sono validi anche se l’aumento non è legato a elementi oggettivi e predeterminati, purché la pattuizione sia assunta in sede di stipula del contratto e non sia preordinata ad aggirare i limiti dell’art. 32 della L. 392/78, in materia di svalutazione monetaria…
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