di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il provvedimento di rimborso parziale non sempre obbliga il contribuente a proporre ricorso contro il diniego implicito relativo alla parte di credito non rimborsata nei tempi prescritti dall’art. 21 del DLgs. 546/92, ovvero entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del rimborso parziale.
Infatti, può accadere che il modus operandi dell’Agenzia sia talmente poco lineare e chiaro da non consentire al contribuente di comprendere effettivamente la posizione dell’Amministrazione finanziaria in ordine al rimborso e conseguentemente di attivarsi nei termini di legge.
Questo è, in estrema sintesi, il principio enucleabile dall’interessante sentenza della C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 51/2/2020 depositata lo scorso 11 febbraio.
Nel caso oggetto di giudizio, la contribuente aveva presentato una prima istanza di rimborso per mancata deduzione IRAP, relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, per gli anni dal 2007 al 2011. A seguito dell’istanza, la contribuente riceveva in data 27 aprile 2018 un accredito a parziale rimborso di quanto richiesto per l’anno 2008 e in data 21 maggio 2018 un secondo accredito, anche questo parziale, per l’anno 2010.
Successivamente, in data 20 maggio 2019, la contribuente mediante altra richiesta di pagamento, intimava l’Amministrazione finanziaria a corrispondere le somme non rimborsate…
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