di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La circostanza che il contribuente abbia addotto in giudizio argomentazioni difensive accolte dall’ufficio, tanto da essere poste a base di una proposta di mediazione (poi rifiutata), non costituisce elemento sufficiente a ritenere superata la cd. “prova di resistenza” e, conseguentemente, a invalidare l’avviso di accertamento IVA, per violazione del diritto al contraddittorio preventivo.
È questa, in sintesi, la posizione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 3227 dell’11.2.2020.
Il caso concerneva un avviso di accertamento IVA emesso per l’anno 2012. La controversia, giunta in Cassazione, atteneva esclusivamente al rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di secondo grado – che aveva annullato l’atto per difetto di contraddittorio – in quanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di tributi armonizzati, il contribuente non era riuscito a superare la “prova di resistenza” (v. Cass. SU n. 24823/2015). Secondo l’Agenzia non poteva ritenersi sufficiente la circostanza che gli elementi addotti nel ricorso avessero indotto l’ufficio a formulare una proposta di mediazione, atteso che le valutazioni assunte in sede di reclamo-mediazione sono preordinate esclusivamente a deflazionare il contenzioso, ma nulla lasciano intendere in ordine alla fondatezza delle pretese del contribuente…
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