di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, ex art. 1, commi 280 e ss. della L. 296/2006, è utilizzabile in compensazione nel 2011, anche se l’importo del credito non viene riportato nel quadro RU del modello UNICO 2012; la contraria indicazione di prassi contenuta nella risoluzione n. 100/2011, infatti, si pone in contrasto con i principi di buona fede e leale collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e, per l’effetto, non può ritenersi cogente.
È questo l’importante principio sancito dalla C.T. Reg. Emilia Romagna n. 407/10/2020 dell’11 febbraio 2020, che apre un interessante fronte di discussione sulle modalità di comunicazione del credito.
Sul punto, un passo indietro è necessario. L’art. 1, commi 280-283 della L. 296/2006 aveva previsto l’attribuzione di un credito d’imposta commisurato ai costi per ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese fra il 2006 e il 2009. Il credito R&S doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 282 della L. 296/2006); circostanza ribadita anche dall’art. 5 del regolamento attuativo (DM 76 del 28 marzo 2008) che sanciva “L’impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito d’imposta”.
La fruizione di detto credito era possibile, a scomputo, direttamente in sede di versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per l’anno in cui i costi erano stati sostenuti, oppure (ma solo per l’eccedenza di credito) in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
A seguito dell’introduzione del DL 185/2008, nell’ottica di un miglior monitoraggio del credito in questione, la fruizione dello stesso è stata subordinata, a pena di decadenza, a una procedura di prenotazione e assegnazione delle risorse disponibili, da effettuarsi tramite l’invio di un formulario.
Per tutte le attività di ricerca avviate prima della data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008 che ha disposto la procedura di monitoraggio), a seguito dell’invio del formulario, l’Agenzia comunicava un nulla-osta ai fini della copertura finanziaria, consentendo la fruizione del credito nell’esercizio in corso, ovvero, in caso di esaurimento delle risorse, negli esercizi successivi (cfr. circ. n. 17/2009).
Era stato precisato che il diniego al nulla-osta non impediva la maturazione del credito, ma ne inibiva esclusivamente l’utilizzo, in attesa di un futuro rifinanziamento del credito in questione. Detto rifinanziamento è stato successivamente operato dall’art. 2, comma 236 della L. 191/2009 che ha disposto uno stanziamento di ulteriori risorse per gli anni 2010 e 2011.
Proprio a seguito di questo stanziamento, è stato emanato il DM 4 marzo 2011 che ha individuato, quali beneficiari degli ulteriori fondi (art. 2, comma 1 del DM 4 marzo 2011), le imprese che avessero avviato attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 e inoltrato correttamente il formulario all’Agenzia delle Entrate..
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