Raccordo complesso tra termini processuali e accertamento con adesione

Raccordo complesso tra termini processuali e accertamento con adesione 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Il decreto “cura Italia” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fra i suoi diversi interventi, dovrebbe prevedere misure relative alla sospensione delle attività di accertamento contenzioso tributario.

L’art. 67, co. 1, del DL, sembra disporre la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini “relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
L’art. 83, co. 2, del DL, invece, accorderebbe un periodo di sospensione (più ristretto rispetto al precedente) dei termini per la notifica dei ricorsi tributari, che va dall’8 marzo e 15 aprile 2020.

Anzitutto balza all’occhio che la sospensione dei termini riconosciuta dal primo articolo sembra possa operare esclusivamente pro domo Fisco; la norma infatti farebbe esplicito riferimento alla sospensione dei termini “da parte degli enti impositori”. Si dubita, quindi che detta sospensione possa valere per tutti quei termini, non squisitamente processuali, che afferiscono ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni contro i PVC ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 o le deduzioni difensive ex art. 16 comma 4 del DLgs. 472/1997.
Del pari complesso è comprendere se nel novero delle attività degli uffici i cui termini verrebbero sospesi possano essere ricomprese le procedure di accertamento con adesione; sul punto, infatti, manca una chiara indicazione.

A ogni buon conto, ove si ritenessero comunque sospese anche le attività di contraddittorio con gli uffici nell’ambito degli accertamenti con adesione, v’è il fondato rischio che il difetto di raccordo fra i termini di sospensione delle attività “amministrative” e i termini di sospensione delle attività “processuali” (e, in particolare, del termine per la notifica del ricorso) possa determinare non pochi problemi.
Infatti, non si può non rilevare come il termine di sospensione delle attività amministrative degli enti impositori si estenda per 84 giorni (dall’8 marzo al 31 maggio), viceversa il termine di sospensione per la notifica dei ricorsi per “soli” 34 giorni (dall’8 marzo al 15 aprile).
Tale circostanza rende tutt’altro che peregrino il rischio che il termine dilatorio di 90 giorni dedicato al contraddittorio con l’Agenzia possa, addirittura, spirare dopo quello per proporre il ricorso…

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