di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
- Premessa
L’art. 4 comma 1 lett. g) della L. 130/2022 ha introdotto una nuova forma di conciliazione giudiziale “rafforzata”, riconoscendo in capo al giudice tributario uno specifico potere officioso di stimolare la definizione bonaria delle controversie oggetto di reclamo-mediazione.
L’art. 4 interviene sul DLgs. 546/92, introducendo il nuovo art. 48-bis.1, rubricato “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria”.
Ciò anticipato e prima di analizzare la novità normativa appare, tuttavia, opportuno ricapitolare brevemente gli elementi principali dell’istituto della conciliazione giudiziale in materia tributaria.
2. La conciliazione giudiziale in materia tributaria
La conciliazione giudiziale in ambito tributario è regolata dagli artt. da 48 a 48-ter del DLgs. 546/92[1]. Come noto, tale istituto consente alle parti del processo tributario di definire il giudizio prima della naturale conclusione del procedimento giurisdizionale.
In linea di principio, è consentita la definizione di ogni controversia oggetto della giurisdizione tributaria. Il beneficio principale della conciliazione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni, pari al 40% del minimo, in caso di conciliazione conclusa in primo grado, oppure pari al 50% del minimo in caso di conciliazione conclusa in secondo grado.
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o del relativo processo verbale, differentemente da quanto previsto per gli altri strumenti deflattivi, come, ad esempio, l’accertamento con adesione che si perfeziona invece solo con il pagamento di quanto dovuto (o della prima rata).
La conciliazione può essere “fuori udienza” (art. 48 del DLgs. 546/92) o “in udienza” (art. 48-bis del DLgs. 546/92).
In caso di conciliazione fuori udienza, le parti raggiungono e formalizzano l’accordo conciliativo in autonomia e, successivamente, depositano l’istanza congiunta in Corte di giustizia tributaria, unitamente all’accordo conciliativo; il giudice verificata l’ammissibilità della conciliazione, decreta o sentenzia l’estinzione (totale o parziale) del processo.
In caso di conciliazione in udienza, invece, ciascuna parte, entro 10 giorni liberi prima dell’udienza, può depositare in segreteria un’istanza di conciliazione; nel corso dell’udienza, il giudice, se sussistono le condizioni, invita le parti alle conciliazione; la procedura si perfeziona con la sottoscrizione del verbale di udienza.
Le modalità e termini di versamento sono disciplinati dall’art. 48-ter del DLgs. 546/92 e, tramite rimandi, dagli artt. 8 e 15 del DLgs. 218/97 e 15-ter del DPR 602/73. In buona sostanza, il pagamento deve essere effettuato entro venti giorni dal perfezionamento della procedura (ovvero, dalla sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o del verbale di udienza); il versamento può essere effettuato anche ratealmente (8 o 16 rate trimestrali, in caso di importi eccedenti i 50.000 euro); si applica la disciplina sui lievi inadempimenti di cui all’art. 15-ter del DPR 602/73[2]; da ultimo, in caso di mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza di quella successiva, è prevista la decadenza dalla rateazione l’iscrizione a ruolo degli importi residui maggiorati della sanzioni del 45%[3].
3. La nuova conciliazione su proposta della Corte di giustizia tributaria
Il nuovo art. 48-bis.1 del DLgs. 546/92 prevede che per le sole controversie soggette alla procedura di reclamo mediazione, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, la Corte di giustizia tributaria “può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione”…
La proposta può essere formulata dalla Corte sia in udienza che fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo….
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