Lo Studio ha ottenuto l’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto a Tizio nella sua qualità di unico erede della madre Mevia, un importo rilevante a titolo di IRPEF e addizionali, oltre interessi asseritamente dovuto da quest’ultima in relazione a talune disponibilità finanziarie detenute in Svizzera presso un istituto bancario, che sarebbero state costituite, secondo l’Ufficio, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, in applicazione della presunzione di evasione prevista dall’art. 12, comma 2 del Dl 78/2009.
In sede di istanza di autotutela, è stato dimostrato che Mevia era titolare del rapporto finanziario in discorso sin dal 1996 e, pertanto, le disponibilità finanziarie suddette, di derivazione famigliare e di formazione antica, anche a tacer di ogni altro aspetto, preesistevano ampiamente all’anno oggetto di accertamento, nonché ultimo anno “accertabile”, così pacificamente superando la presunzione di evasione ex art. 12, co. 2, DL 78/2009 posta a base dell’accertamento.