La CGT di I grado di Cremona n. 115/01/2024, in un caso patrocinato dallo Studio, ha statuito che la prova dell’estraneità alla gestione societaria, che consente di superare la presunzione di distribuzione occulta di utili in società a ristretta base, può essere rappresentata dall’estraneità del contribuente all’indagine penale per frode fiscale, da cui deriva la ripresa tributaria.