Le nuove preclusioni all’accertamento con adesione dopo il Dlgs 81/2025

Le nuove preclusioni all’accertamento con adesione dopo il Dlgs 81/2025 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Eutekne Rivista l’Accertamento 5/2025

Il contributo esamina le modifiche all’art. 6 del DLgs. 218/97 introdotte dall’art. 21 del DLgs. 81/2025, che ampliano le preclusioni alla domanda di adesione post-avviso. La riforma rende l’adesione un’occasione unica, inibendone la riproposizione se già attivata in fase di verifica o dopo le osservazioni difensive. Nell’articolo sono poi analizzati i riflessi del contraddittorio preventivo sulle tempistiche processuali e sui rapporti con altri istituti deflattivi, evidenziando le ricadute operative per contribuenti e professionisti

Il DLgs. 12.6.2025 n. 81 (recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”) è nuovamente intervenuto sulla disciplina dell’accertamento con adesione, meglio dettagliando gli effetti preclusivi della domanda di adesione formulata prima della notifica dell’avviso di accertamento (di seguito, per semplicità, anche “adesione endoprocedimentale”).

In particolare, l’art. 21 del DLgs. 81/2025 ha modificato l’art. 6 comma 2-quater del DLgs. 218/97 (e il correlato art. 12 del DLgs. 218/97), meglio precisando che l’accertamento con adesione “post” notifica dell’avviso di accertamento è precluso, oltre che nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata su schema d’atto, anche nel caso di:

  1. istanza di adesione proposta durante la verifica fiscale o, più verosimilmente, post notifica del PVC (ex art. 6 comma 1 del DLgs. 218/97); e
  2. di istanza di accertamento con adesione di comune accordo fra contribuente e ufficio, post deduzioni difensive (ex art. 6comma 2-ter del DLgs. 218/97).

La novella completa, così, in continuità con la volontà del legislatore delegato (ma, sia concesso, non in linea con i precetti della Legge Delega 111/2023), la trasformazione dell’istituto del contraddittorio preventivo, da principio generale di civiltà giuridica, in efficiente strumento di rapida definizione del procedimento tributario, valorizzando (al massimo) le esigenze di celerità dell’Amministrazione finanziaria, a discapito delle esigenze di confronto e del diritto di difesa dei contribuenti..

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