Con la sentenza n. 4039/2025 della Sezione 17 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (depositata il 17.10.2025) è stato accolto il ricorso patrocinato da Taxlit, con gli avvocati Infranca e Semeraro, in materia di regime agevolato per lavoratori impatriati.
La decisione assume particolare rilievo perché riconosce il diritto al regime agevolato anche nei casi di rientro post distacco, quando la residenza fiscale all’estero sia adeguatamente dimostrata in base ai criteri convenzionali OCSE, pur in assenza di iscrizione all’AIRE, in applicazione dell’art. 16, comma 5-ter, del D.Lgs. 147/2015.
Il caso: rientro post distacco e diniego dell’Agenzia
Il caso riguardava una lavoratrice italiana rientrata dopo un lungo periodo di lavoro in Belgio nell’ambito di un distacco internazionale.
L’Agenzia delle Entrate aveva negato l’agevolazione, sostenendo che la mancata iscrizione all’AIRE e la continuità con il precedente rapporto di lavoro in Italia escludessero l’accesso al regime impatriati.
La difesa: residenza convenzionale e criteri OCSE
La contribuente, assistita da Taxlit, ha dimostrato:
- di aver mantenuto la residenza fiscale in Belgio, attestata dal certificato rilasciato dall’autorità fiscale belga;
- e di soddisfare i criteri convenzionali di cui all’art. 4 della Convenzione Italia–Belgio (1983):
▫️ abitazione permanente nel territorio belga;
▫️ centro degli interessi vitali personali ed economici in Belgio.
Il Collegio ha riconosciuto che la residenza convenzionale all’estero, così documentata, integra pienamente il requisito della pregressa residenza estera previsto per accedere al beneficio impatriati, anche senza iscrizione AIRE.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, affermando che:
“La prova della residenza fiscale all’estero secondo i criteri convenzionali fissati dall’art. 4 della Convenzione Italia–Belgio è idonea a integrare il requisito della residenza anche in assenza di iscrizione AIRE.”
È stato quindi riconosciuto il diritto all’applicazione del regime agevolato per impatriati e disposto il rimborso IRPEF richiesto, nonostante il rientro fosse successivo a un distacco lavorativo all’estero.
Il valore della pronuncia
🔹 Supera il formalismo AIRE: conta la sostanza della residenza effettiva, non la mera iscrizione anagrafica.
🔹 Conferma la rilevanza dei criteri OCSE di abitazione permanente e centro degli interessi vitali.
🔹 Riconosce l’accesso al beneficio anche nei casi di rientro post distacco, quando la residenza all’estero è effettivamente dimostrata.