Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Nel sistema attuale, i termini di decadenzadel potere impositivo hanno ormai perso la tradizionale connotazione di limiti temporali rigidi e predeterminati, assumendo piuttosto la natura di termini mobili, il cui calcolo richiede un attento (e non immediato) raccordo tra una pluralità di disposizioni collocate in testi normativi diversi.
Pertanto, oggi, l’individuazione del termine ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento, un tempo operazione piuttosto semplice e automatica, è il risultato di una ricostruzione procedimentale che diventa particolarmente complessa quando l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria si concentra a ridosso della fine dell’anno.
Procedendo con ordine, si ricorda che l’art. 43 del DPR 600/1973, stabilisce, in via generale, che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per intenderci, dunque, al 31 dicembre 2025 sarebbero scaduti, in via di principio, i termini per accertare l’annualità 2019.
Tuttavia, tale assetto “di base” risulta ormai inciso da una serie di disposizioni che finiscono per “personalizzare” il termine di decadenza pressocché per ciascun procedimento accertativo, trasformando il termine di decadenza in una scadenza a tutti gli effetti variabile.
La tematica si trasforma in un vero e proprio rebus nel caso di verifica fiscale in loco che si concluda con la consegna di un PVC a ridosso della fine dell’anno
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