Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Si sta assistendo di recente alla notifica di avvisi di addebito INPS che sembrerebbero negare in nuce la possibilità di compensare debiti previdenziali con crediti erariali, anche a prescindere da una previa contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’effettività del credito compensato. Tale posizione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza dei Tribunali del lavoro. L’analisi della normativa, tuttavia, conduce a conclusioni opposte rispetto a quelle fatte proprie dall’INPS.
Introduzione
La pratica professionale sta portando all’attenzione una questione particolarmente “scivolosa”, attinente i pagamenti in compensazione di debiti contributivi con crediti erariali.
L’INPS, infatti, sta procedendo con la notifica di avvisi di addebito, riferiti anche a debiti contributivi di mensilità 2021 e 2022, contestando esclusivamente la circostanza che il pagamento sia avvenuto in compensazione con crediti erariali, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. La circostanza singolare è che in detti avvisi di addebito non si menziona neppure l’asserita non genuinità dei crediti erariali opposti in compensazione, quasi a ritenere preclusa, tout court, tale modalità di adempimento delle obbligazioni contributive.
La posizione dell’Istituto (che si pone, chiaramente, in contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 17 del DLgs. 241/97) trova avallo in una certa giurisprudenza di merito che si va formando nei Tribunali del Lavoro (com-
petenti per le liti previdenziali che coinvolgono l’INPS). Alla luce di simili prese di 13 posizione, diventa fondamentale analizzare attentamente l’istituto della compensazione fra debiti contributivi e crediti erariali, di- sciplinata dall’art. 17 del DLgs. 241/97 e il meccanismo di contabilità pubblica che dà attuazione a tale disciplina, al fine di approntare gli strumenti argomentativi per superare simili contestazioni.
Strumenti argomentativi che, come si vedrà, trovano cittadinanza anche nell’ipotesi in cui l’INPS deduca che i crediti fiscali portati in compensazione siano già stati contestati dalla competente Agenzia delle Entrate. ..
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