di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
ccade sovente che, nel corso delle verifiche fiscali, l’Amministrazione contesti ai contribuenti la deducibilità di quote di ammortamento, magari anche afferenti a poste iscritte a bilancio diversi anni prima dell’annualità in verifica.
La contestazione, tipicamente, può riguardare la deducibilità tout court della quota di ammortamento perché, ad esempio, afferente a un costo ritenuto indeducibile per difetto di inerenza, oppure la misura della quota di ammortamento, perché computata in eccesso rispetto ai limiti del DM 31 dicembre 1988.
Circostanza particolarmente interessante, e di recente oggetto di alcune prese di posizione giurisprudenziali, è quella relativa al rapporto fra la ripresa della quota di ammortamento e i termini di accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73.
Si discute, infatti, quale sia il limite temporale entro cui l’Amministrazione finanziaria possa contestare la deduzione di una quota di ammortamento (in quanto afferente a un costo indeducibile o non capitalizzabile) e, in particolare, se detto limite vada parametrato all’annualità in cui si è dedotta la quota contestata (e quindi all’annualità in verifica) ovvero se debba farsi invece riferimento al periodo in cui il costo è stato sostenuto e l’ammortamento iscritto a bilancio.
La questione non è di poco conto in quanto, accedendo all’una o all’altra tesi, si determinano effetti sostanziali per i contribuenti molto diversi; nel primo caso, ove si consideri quale dies a quo per l’accertamento il periodo in cui si è dedotta la quota contestata, a nulla rilevando la data di iscrizione in bilancio dell’ammortamento, si finirebbe per consentire all’Amministrazione di sindacare, quasi sine die, l’inerenza di un costo. Accedendo alla seconda tesi, invece, il termine entro cui l’Amministrazione potrebbe contestare l’inerenza di un costo poi ammortizzato sarebbe legato al momento del sostenimento e iscrizione dell’ammortamento, in modo da garantire al contribuente la certezza in ordine agli effetti fiscali dei propri comportamenti.
La giurisprudenza più recente pare aver sposato la seconda tesi, più garantista.
Sul punto, fondamentale arresto è senz’altro quello della Cassazione 24 aprile 2018 n. 9993 (si veda “Ammortamenti con decadenza anticipata al primo esercizio di deduzione” del 25 aprile 2018), che ha statuito come, in caso di contestazione della deducibilità tout court del costo ammortizzato, il dies a quo dell’accertamento decorra necessariamente dal periodo in cui il costo è stato sostenuto e l’ammortamento iscritto; altrimenti si assoggetterebbe il contribuente a un periodo di accertamento troppo dilatato nel tempo.
Più di recente, la posizione è stata confermata anche a livello di merito.
La C.T. Reg. Lombardia n. 4293/19/2019, con riferimento alla deduzione nel 2013 di una quota di ammortamento, afferente a un avviamento iscritto nel 2000, ha confermato espressamente la sentenza n. 9993/2018, ribadendo che solo correlando il potere di contestare il costo al momento della sua iscrizione originaria è possibile rispettare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito al contribuente, altrimenti esposto all’azione del Fisco troppo a lungo..
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