di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 149 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) introduce un’ulteriore serie di sospensioni dei versamenti, relativamente a una selezione di atti che non avevano trovato specifica regolamentazione nel DL Cura Italia.
Per quanto qui di interesse, il DL “Rilancio” prevede la sospensione fino al 16 settembre 2020 anche dei versamenti di somme dovute a seguito di adesione, accordi conciliativi e di mediazione.
La sospensione, che riguarda i soli pagamenti in scadenza fra il 9 marzo e il 31 maggio, è altresì corredata dalla possibilità di versare le somme al 16 settembre in quattro rate mensili di pari importo, senza ulteriori aggravi di interessi o sanzioni.
Abbiamo già sottolineato talune criticità relative alla sospensione dei termini di versamento con riferimento alle procedure di accertamento con adesione, in relazione alle quali le tempistiche delineate dall’art. 149 potrebbero restringerne significativamente l’applicazione (si veda “Fuori dalla sospensione le adesioni sottoscritte dal 12 maggio” del 19 maggio 2020).
Discorso ancora più complesso vale per i rapporti fra l’art. 149 del DL “Rilancio” e l’istituto dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/1997.
Tale istituto, infatti, è richiamato al comma 3 dell’art. 149 ai fini della proroga del termine per il ricorso mentre non trova spazio nel comma 1 che regola, appunto, la proroga dei termini di versamento – con la conseguenza che occorre chiedersi quale sia, effettivamente, il termine applicabile alla fattispecie.
Sul punto si ricorda che la circolare n. 5 del 20 marzo 2020 aveva ritenuto che il termine per il versamento delle somme dovute nell’ambito della procedura di acquiescenza potesse essere sospeso per un termine pari a quello di sospensione dei termini processuali, ex art. 83 del DL 18/2020, stante la stretta connessione del termine di versamento di cui all’art. 15 del DLgs. 218/97, con quello di proposizione del ricorso.
Pertanto, ove si seguisse la posizione dell’Agenzia, considerando che il termine per la proposizione del ricorso in primo grado per gli atti ancora definibili in acquiescenza al 31 maggio è stato prorogato al 16 settembre 2020 (in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 149 comma 3), si dovrebbe poter ritenere che anche il versamento delle imposte con sanzioni ridotte possa essere effettuato entro detta data.
Va comunque tenuto a mente che sul termine per l’acquiescenza incide anche l’art. 83 del DL 18/2020, che ha introdotto la sospensione dei termini processuali. Da ciò consegue che il termine di scadenza del 31 maggio andrà computato tenendo conto anche della sospensione straordinaria. Pertanto, l’art. 149 del DL “Rilancio” (con la relativa proroga al 16 settembre per la notifica del ricorso di primo grado e, con esso, del pagamento delle somme dovute in acquiescenza) potrà considerarsi applicabile solo a quegli avvisi per cui i termini per il ricorso e per il relativo pagamento in acquiescenza scadranno – post sospensione – entro il 31 maggio (si pensi, ad esempio, a un avviso notificato il 24 gennaio 2020 che, con la sospensione ex art. 83 del DL 18/2020, scadrebbe il 27 maggio).
Diversamente, se post sospensione l’atto dovesse “scadere” dopo il 1° giugno, il termine di proposizione del ricorso e, conseguentemente, anche il termine per usufruire dell’acquiescenza, non potrebbe ritenersi prorogato al 16 settembre, ai sensi dell’art. 149 del DL Rilancio..
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