di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La pratica professionale sta dimostrando negli ultimi mesi sempre maggiori difficoltà ad ottenere l’applicazione dei benefici premiali previsti sul fronte penale dagli artt. 13, e 13-bis del DLgs. 74/2000, per quei contribuenti che hanno aderito alla c.d. “pace fiscale”.
Infatti, secondo alcuni Tribunali penali, la “pace fiscale” (declinata nelle sue varie forme previste dal DL 119/2018) non costituirebbe una forma di “integrale pagamento degli importi dovuti”, tale da consentire l’applicazione della disciplina di favore recata nel DLgs. 74/2000.
Si ricorda che l’art. 13 comma 1 del DLgs. 74/2000 prevede che i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis), omesso versamento IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione (art. 10-quater), non siano punibili se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono estinti mediante integrale pagamentodi imposte, interessi e sanzioni, anche a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione, nonché di ravvedimento operoso. Il successivo art. 13-bis, comma 1, invece, al di fuori dei casi di non punibilità, prevede comunque per tutti i reati tributari un’importante attenuante della pena (diminuita fino alla metà) se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, si procede con il pagamento del dovuto, con le modalità innanzi ricordate.
Il DL 119/2018, poi, ha previsto una serie di istituti deflativi (c.d. “pace fiscale”) che ha riguardato praticamente tutti gli atti della procedura di accertamento, dal PVC (art. 1 del DL 119/2018), agli atti impositivi (art. 2 del DL 119/2018), fino alle liti fiscali pendenti (art. 6del DL 119/2018)..
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