di Giorgio Infranca, Francesco Soprano e Pietro Semeraro
Potrebbe sintetizzarsi così la giravolta normativa con cui il legislatore è tornato a modificare il testo dell’art. 80, co. 4, DLgs. 50/2016 (cd. “codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”) riproponendo la causa di esclusione degli operatori economici dagli appalti pubblici per irregolarità tributarie non definitive, già introdotta e rapidamente abrogata poco più di un anno fa.
Ma, anzitutto, ricomponiamo brevemente il mosaico normativo.
L’art. 8, co. 5, lett. b), DL 76/2020 (cd. “decreto semplificazioni”) ha modificato l’art. 80, co. 4 del DLgs. 50/2016[2], ovvero la norma che prevede l’esclusione degli operatori dalle gare d’appalto a fronte di irregolarità “gravi” e “definitivamente accertate”, sancendo la facoltà (e non l’obbligo) per le stazioni appaltanti di escludere gli operatori economici dalle gare, a fronte dell’adeguata dimostrazione che gli stessi non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche se – e questo è il punto nodale – le inottemperanze, pur sempre gravi[3], non siano state definitivamente accertate.
L’art. 8 del “decreto semplificazioni” ripropone in via pressocché pedissequa la modifica all’art. 80, co. 4, DLgs. 50/2016 già introdotta lo scorso anno dal DL 32/2019, con cui era stata prevista – per la prima volta – la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere un operatore economico per irregolarità tributarie non definitive[4].
La disciplina era stata introdotta con il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione della Commissione europea per mancato recepimento delle direttive sugli appalti e concessioni[5].
Come già rilevato in dottrina[6] e dagli stessi operatori[7] con riferimento alle modifiche introdotte lo scorso anno, la normativa nuovamente introdotta (seppur con lievi differenze) ripropone i medesimi dubbi di legittimità costituzionale, oltre che di opportunità politico-economica, limitando in modo significativo non solo le prerogative e i diritti di accesso alle procedure ad evidenza pubblica, ma anche il diritto di difesa delle imprese…