di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La pandemia ha messo in naftalina il dibattito sui progetti di riforma della giustizia tributaria (già depositati in Parlamento), ma sicuramente non ne ha affievolito o prorogato l’esigenza.
È solo di pochi giorni fa l’ultima “polemica” a mezzo stampa che ha visto protagonista il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Cgpt), Antonio Leone che, con una lettera pubblicata su Il Sole 24 Ore, ha stigmatizzato le posizioni espresse da alcuni colleghi, diffidandoli dal continuare ad additare la giurisdizione tributaria alla stregua della “cenerentola” delle giurisdizioni italiane.
Sul punto, ci sia concessa qualche riflessione.
Nessuno fra i professionisti della giustizia tributaria nega che i giudici tributari siano operosi e di buona volontà, né tantomeno nessuno addossa tutte le inefficienze e le difficoltà che ogni giorno si incontrano nelle aule della giustizia tributaria, in capo ai giudici.
D’altro canto denunziare (in ogni sede possibile) lo stato di abbandono in cui versa la giustizia tributaria è atto dovuto e necessario, affinché gli organi legislativi e governativi possano prestare la dovuta attenzione al tema e portare avanti (finalmente) i tanto agognati processi di riforma, volti a rendere non solo la magistratura tributaria, ma anche le infrastrutture della giustizia tributaria, degne del delicatissimo ruolo che sono chiamate a svolgere.
È di stretta attualità la norma introdotta dal c.d. DL Ristori (DL 137/2020), con la quale il Governo è tornato a occuparsi, in via strettamente emergenziale, di giustizia tributaria, con una disposizione (l’art. 27) che dimostra in modo chiaro ed evidente lo stato di kafkiana decadenza in cui siamo chiamati ogni giorno ad operare.
Finalmente, infatti, almeno stando alla lettura dell’art. 27 comma 1 del DL 137/2020 sembrerebbe che il Governo abbia voluto incentivare le udienze telematiche nel giudizio tributario, autorizzando “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto” e prevedendo in alternativa, ma solo “nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto”, la trattazione per iscritto, mediante scambio di memorie conclusionali…