di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Le vincite ottenute dal cittadino residente in Italia nei casinò situati in Paesi extra Ue o non aderenti allo Spazio economico europeo sono soggette a tassazione nel nostro Paese quali redditi diversi, diversamente dalle vincite ottenute in Italia, negli Stati Ue o aderenti al See, che sono invece esenti. Questo è il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 24589, depositata il 31 agosto 2020.
L’imputato era accusato, ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 74/2000, di non aver dichiarato una somma di circa 1,5 milioni di euro, percepita a seguito di una vincita presso un casinò sito nel Principato di Monaco. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello ritenevano sussistente il reato ascritto. L’imputato ricorre in Cassazione invocando il principio unionale di non discriminazione e rilevando che le vincite conseguite presso le case da gioco estere non avrebbero potuto essere assoggettate a una tassazione superiore a quella applicabile in Italia.
La Cassazione, innanzitutto, ricostruisce il quadro normativo esistente in materia, così come modificato dall’intervento della legge europea 2015-2016.
In esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 2014, cause riunite C-344/13 e C-367/13, la legge europea 2015-2016 ha infatti modificato la tassazione IRPEF delle vincite conseguite presso casinò situati nello Spazio economico europeo, assimilandola a quella applicabile alle vincite presso case da gioco nazionali. La norma in esame modifica, in particolare, l’art. 69 del TUIR, aggiungendo il comma 1-bis, in base al quale “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”…
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