di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
È nullo l’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo posta prima del 27 gennaio 2018, data dell’entrata in vigore del nuovo art. 2 comma 6 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale o CAD) che ha definitivamente sancito la possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti dell’Amministrazione finanziaria.
È quanto si apprende dalla lettura della sentenza della CTR Piemonte n. 842/4/2019, con cui si rafforza il filone giurisprudenziale relativo alla nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente, prima dell’entrata in vigore dell’ultima versione del CAD, avvenuta, appunto, a gennaio 2018.
Per comprendere a pieno gli estremi della questione, occorre effettuare un breve excursus sulla travagliata normativa che ha riguardato l’applicabilità della firma digitale agli atti dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, la prima versione del citato art. 2 del DLgs. 82/2005 prevedeva che le norme del CAD non trovassero applicazione esclusivamente alle attività di ordine pubblico, difesa, sicurezza nazionale e consultazioni elettorali, ammettendo implicitamente che la firma digitale potesse quindi essere apposta sugli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tale apertura, l’art. 15, comma 7 del DL 78/2009 introdusse anche la facoltà di sostituire, sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, la firma autografa del sottoscrittore con l’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. La stessa Agenzia, però, con il provvedimento n. 2010/4114 del 2 novembre 2010 limitò la facoltà di sostituzione della firma autografa ai soli atti ritenuti di carattere seriale (es. atti di accertamento e irrogazione sanzioni in materia di tasse automobilistiche e concessioni governative sulle licenze per l’impiego di apparecchiature radiotelevisive, ma anche avvisi di accertamento parziali, atti di contestazione sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione per decadenza di agevolazioni)…
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