di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Non vanno applicate le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DLgs. 472/1997, nel caso in cui il contribuente dimostri di non essere stato a conoscenza dell’indebita compensazione di crediti inesistenti, operata fraudolentemente dal professionista incaricato. È essenziale, a tal fine, che il contribuente, una volta che abbia avuto conoscenza della frode commessa dall’intermediario, abbia tempestivamente proceduto a sporgere querela all’autorità competente.
Questo è il principio che emerge da due sentenze della Provinciale di Reggio Emilia (la n. 17/2/19 del 21 gennaio 2019 e la n. 190/2/19 del 18 settembre 2019) investita dell’impugnazione di due atti di recupero di crediti inesistenti che trovavano origine nella stessa condotta, tenuta verosimilmente dal medesimo intermediario, già noto alle cronache giudiziarie.
Un caso riguardava, addirittura, una signora ottantenne per il quale il professionista aveva proceduto a compensare debiti iscritti a ruolo addirittura con asseriti crediti IRES (tipologia di crediti che ovviamente non può mai riguardare persone fisiche); l’altro invece riguardava una società.
Il meccanismo per attuare la frode era tuttavia il medesimo: l’intermediario eseguiva, anno per anno, versamenti con F24 di 0,1 centesimi per aggirare il blocco posto dal servizio home banking per i versamenti a saldo zero, procedendo contestualmente alla compensazione dei debiti iscritti a ruolo con crediti inesistenti.
I contribuenti impugnavano gli atti impositivi, chiedendo l’annullamento dell’atto di recupero e la disapplicazione delle sanzioni amministrative invocando l’assenza dell’elemento soggettivo; a tale fine, dimostravano di aver provveduto a querelare l’intermediario all’autorità competente…
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