Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Anche in caso di accesso breve, mirato alla raccolta documentale, occorre rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell’atto impositivo, indipendentemente dalla formale consegna di un PVC. È questo, in estrema sintesi, il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 12094 depositata ieri.
Nel caso di specie, la società contribuente lamentava la mancata consegna del processo verbale di constatazione a conclusione di una verifica fiscale, inaugurata da un accesso breve, mirato alla raccolta documentale, e proseguita in ufficio.
Il contribuente riteneva che la mancata consegna del processo verbale di constatazione avesse leso il proprio diritto al contraddittorio, non avendo potuto esprimere le proprie osservazioni difensive, come invece espressamente riconosciuto dall’art. 12 comma 7 della L. 212/2000.
La Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza della società contribuente, atteso che nel nostro ordinamento non è obbligatoria la consegna di un processo verbale di constatazione in cui siano rilevate le violazioni contestate, essendo sufficiente la produzione di un qualsiasi verbale ricognitivo delle attività svolte.
Secondo i giudici di legittimità, quindi, il termine dilatorio di sessanta giorni riconosciuto dallo Statuto decorre dalla consegna di tutte le possibili tipologie di verbale e quindi anche dalla consegna del semplice “verbale di accesso” con cui l’ufficio informa il contribuente dell’inizio della verifica e individua la documentazione necessaria ai fini del controllo.
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