di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2482 depositata ieri, ha affermato l’interessante principio secondo cui “in tema di processo tributario, nel caso in cui l’Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell’avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell’atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l’autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l’Amministrazione finanziaria produca l’originale dell’avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l’efficacia dell’atto pubblico; sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull’originale”.
La Suprema Corte, con tale decisione, ha cassato la sentenza della C.T. II° di Trento n. 52/1/13 che aveva accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, sollevata dall’Agenzia delle Entrate per la prima volta nel giudizio di appello, ritenendo che l’Ufficio, con la produzione della copia dell’avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell’atto impositivo avesse assolto all’onere di provare la data di notifica dello stesso e, conseguentemente, l’intempestività del ricorso proposto dalla contribuente..
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