di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La sentenza di merito emessa dal giudice tributario con cui viene annullata una rettifica catastale è immediatamente esecutiva ed efficace, con l’effetto che l’Agenzia non può fondare un accertamento per maggior IVA e imposta sostitutiva sui mutui, disconoscendo i benefici “prima casa”, in forza di una rettifica catastale già annullata in primo grado.
È questo l’interessante principio che emerge dalla sentenza n. 2746/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano il 21 giugno 2024.
Il caso oggetto di giudizio prendeva le mosse da una rettifica catastale con cui l’Agenzia delle Entrate-Territorio aveva rettificato la categoria di un immobile da A/7 (abitazione in villino) ad A/8 (abitazione in villa). Tale rettifica veniva annullata dal giudice tributario in base al presupposto che l’immobile oggetto di rettifica non era altro che un appartamento in condominio ricavato a seguito della profonda ristrutturazione di una precedente villa, mediante demolizione delle solette e delle murature di sostegno con il solo vincolo urbanistico al mantenimento delle facciate esterne e conseguente frazionamento degli spazi interni. Pertanto, il giudice aveva ritenuto illegittimo considerare l’immobile ancora alla stregua di una abitazione in villa (categoria A/8) per via del solo mantenimento della struttura esterna della villa, concordando con i contribuenti per la qualificazione catastale proposta (A/7).
A fronte dell’attribuzione da parte dell’ufficio della categoria catastale A/8, l’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di liquidazione, uno a fini IVA e uno ai fini dell’imposta sostitutiva sui mutui, disconoscendo le aliquote ridotte per l’acquisto della “prima casa”, beneficio incompatibile con gli immobili accatastati in A/8. Tuttavia, gli avvisi di liquidazione IVA/sostitutiva venivano emessi il 31 ottobre 2023, mentre la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale, era del 23 gennaio 2023.
Ciò posto, il contribuente impugnava la liquidazione delle maggiori imposte lamentando che la rettifica catastale in A/8, presupposto logico-giuridico per la liquidazione, fosse già stata annullata dal giudice tributario con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, con l’effetto che tale rettifica (annullata) non poteva spiegare effetti nell’ordinamento.
Tale argomentazione è stata integralmente accolta dalla Corte di Giustizia tributaria di Milano, la quale ha annullato, in accoglimento di tale motivo preliminare, i due avvisi di liquidazione.
Più in dettaglio, i giudici, con motivazione del tutto condivisibile, hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 67-bis del DLgs. 546/1992…
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